Art. 38 · Verifiche inter pares dell’autorizzazione e della vigilanza sui GEFIA non UE

Art. 38

Verifiche inter pares dell’autorizzazione e della vigilanza sui GEFIA non UE

In vigore dal 8 giu 2011
Verifiche inter pares dell’autorizzazione e della vigilanza sui GEFIA non UE 1.   L’AESFEM effettua annualmente una verifica inter pares delle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente alla autorizzazione e alla vigilanza sui GEFIA non UE, in applicazione degli , in modo da rafforzare ulteriormente l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Entro il 22 luglio 2013, l’AESFEM definisce metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. 3.   In particolare, la verifica inter pares include l’analisi dei seguenti elementi: a) grado di convergenza delle prassi raggiunto nelle attività di autorizzazione e vigilanza sui GEFIA non UE; b) contributo delle prassi di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente direttiva; c) efficacia e grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza effettiva della presente direttiva e relative misure di esecuzione, nonché delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sviluppate dall’AESFEM ai sensi della presente direttiva, comprese le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti dei GEFIA non UE eventualmente inadempienti. 4.   Sulla base delle conclusioni della verifica inter pares, l’AESFEM può emanare orientamenti e raccomandazioni ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci per i GEFIA non UE. 5.   Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare tali orientamenti e raccomandazioni. 6.   Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’AESFEM, esponendone le ragioni. 7.   L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi a tale orientamento o raccomandazione. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite dall’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione. 8.   Nella relazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi a norma del presente articolo, indicando quali autorità competenti non vi abbiano ottemperato e illustrando il modo in cui l’AESFEM intende garantire che tali autorità competenti si conformino in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni. 9.   La Commissione tiene in debito conto dette relazioni in sede di revisione della presente direttiva in conformità dell’ e in ogni eventuale valutazione successiva. 10.   L’AESFEM rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. Inoltre, previo accordo dell’autorità competente oggetto di verifica, possono essere resi pubblici tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares.
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