Art. 37
Autorizzazione dei GEFIA non UE che intendono gestire FIA UE e/o commercializzare i FIA che gestiscono nell’Unione in conformità dell’articolo 39 o 40
In vigore dal 8 giu 2011
Autorizzazione dei GEFIA non UE che intendono gestire FIA UE e/o commercializzare i FIA che gestiscono nell’Unione in conformità dell’ o 40
1. Gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intende gestire FIA UE e/o commercializzare i FIA che gestisce nell’Unione in conformità dell’ o 40 ottenga dalle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento un’autorizzazione preventiva, in conformità del presente articolo.
2. Il GEFIA non UE che intenda ottenere l’autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 rispetta la presente direttiva, ad eccezione del capo VI. Se e nella misura in cui tale rispetto di una disposizione della presente direttiva sia incompatibile con la legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE commercializzato nell’Unione, l’obbligo di rispettare tale disposizione della presente direttiva non sussiste se il GEFIA può dimostrare che:
a)
è impossibile conciliare tale rispetto con il rispetto di una disposizione vincolante della legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE commercializzato nell’Unione;
b)
la legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE prevede una disposizione equivalente che ha lo stesso scopo normativo e che offre agli investitori del FIA in questione lo stesso livello di protezione; e
c)
il GEFIA non UE e/o il FIA non UE rispettano la disposizione equivalente di cui alla lettera b).
3. Il GEFIA non UE che intenda ottenere l’autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 ha un rappresentante legale stabilito nel suo Stato membro di riferimento. Il rappresentante legale è la persona di contatto del GEFIA nell’Unione e ogni corrispondenza ufficiale tra le autorità competenti e il GEFIA e tra gli investitori dell’Unione europea del FIA in questione e il GEFIA quale stabilita dalla presente direttiva ha luogo attraverso detto rappresentante legale. Il rappresentante legale svolge la funzione di controllo della conformità rispetto alle attività di gestione e di commercializzazione svolte dal GEFIA nel quadro della presente direttiva insieme al GEFIA stesso.
4. Lo Stato membro di riferimento di un GEFIA non UE è determinato come segue:
a)
se il GEFIA non UE intende gestire un solo FIA UE o diversi FIA UE stabiliti nello stesso Stato membro e non intende commercializzare alcun FIA in conformità dell’ o 40 nell’Unione, lo Stato membro d’origine di quel FIA o di quei FIA è considerato come Stato membro di riferimento e le autorità competenti di tale Stato membro sono competenti per la procedura di autorizzazione e la vigilanza del GEFIA;
b)
se il GEFIA non UE intende gestire diversi FIA UE stabiliti in Stati membri diversi e non intende commercializzare alcun FIA in conformità dell’ o 40 nell’Unione, lo Stato membro di riferimento è:
i)
lo Stato membro in cui è stabilita la maggior parte dei FIA; ovvero
ii)
lo Stato membro in cui è gestita la maggior parte delle attività;
c)
se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA UE in un solo Stato membro, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:
i)
se il FIA è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro d’origine del FIA o lo Stato membro in cui il GEFIA intende commercializzare il FIA;
ii)
se il FIA non è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il GEFIA intende commercializzare il FIA;
d)
se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA non UE in un solo Stato membro, lo Stato membro di riferimento è tale Stato membro;
e)
se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA UE ma in Stati membri diversi, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:
i)
se il FIA è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro d’origine del FIA o uno degli Stati membri in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace; ovvero
ii)
se il FIA non è autorizzato o registrato in uno Stato membro, uno degli Stati membri in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace;
f)
se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA non UE ma in Stati membri diversi, lo Stato membro di riferimento è uno di tali Stati membri;
g)
se il GEFIA non UE intende commercializzare nell’Unione diversi FIA UE, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:
i)
nella misura in cui i FIA sono tutti registrati o autorizzati nello stesso Stato membro, lo Stato membro d’origine di detti FIA o lo Stato membro in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi;
ii)
nella misura in cui i FIA non sono tutti registrati o autorizzati nello stesso Stato membro, lo Stato membro in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi;
h)
se il GEFIA non UE intende commercializzare nell’Unione diversi FIA UE e FIA non UE o diversi FIA non UE nell’Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi.
In conformità dei criteri di cui al primo comma, lettera b), lettera c), punto i), lettere e) e f), nonché lettera g), punto i), è possibile avere più Stati membri di riferimento. In tali casi, gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intenda gestire FIA UE senza commercializzarli e/o commercializzare i FIA che gestisce nell’Unione in conformità dell’ o 40 presenti una richiesta alle autorità competenti di tutti gli Stati membri che possono essere Stati membri di riferimento in base ai criteri di cui alle dette lettere, per determinare tra essi il suo Stato membro di riferimento. Tali autorità competenti decidono congiuntamente lo Stato membro di riferimento per il GEFIA non UE entro un mese dalla ricezione della richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro che è designato come Stato membro di riferimento informano, senza indebito ritardo, il GEFIA non UE dell’avvenuta designazione. Se il GEFIA non UE non è debitamente informato della decisione presa dalle pertinenti autorità competenti nei sette giorni dalla stessa o se le pertinenti autorità competenti non hanno adottato alcuna decisione nel termine di un mese, lo stesso GEFIA non UE può designare il proprio Stato membro di riferimento sulla base dei criteri di cui al presente paragrafo.
Il GEFIA è in grado di dimostrare la sua intenzione di sviluppare una commercializzazione efficace in un determinato Stato membro comunicando la sua strategia di commercializzazione alle autorità competenti dello Stato membro da esso designato.
5. Gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intenda gestire FIA UE senza commercializzarli e/o commercializzare nell’Unione i FIA che gestisce in conformità dell’ o 40 presenti una richiesta di autorizzazione al suo Stato membro di riferimento.
Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, le autorità competenti valutano se il GEFIA ha designato il suo Stato membro di riferimento rispettando i criteri di cui al paragrafo 4. Se ritengono che così non sia, le autorità competenti respingono la richiesta di autorizzazione del GEFIA non UE spiegando i motivi del loro rifiuto. Se ritengono che i criteri di cui al paragrafo 4 siano stati rispettati, le autorità competenti lo notificano all’AESFEM, richiedendo un parere sulla loro valutazione. Nella loro notifica all’AESFEM le autorità competenti forniscono all’AESFEM la motivazione del GEFIA di FIA riguardo alla sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento e le informazioni sulla strategia di commercializzazione del GEFIA.
Entro un mese dalla data di ricevimento della notifica di cui al secondo comma, l’AESFEM trasmette alle pertinenti autorità competenti un parere sulla valutazione da esse effettuata dello Stato membro di riferimento in conformità dei criteri di cui al paragrafo 4. L’AESFEM emana un parere negativo solo qualora ritenga che i criteri di cui al paragrafo 4 non siano stati rispettati.
Il termine di cui all’, paragrafo 5, è sospeso durante l’esame dell’AESFEM in conformità del presente paragrafo.
Se propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma, le autorità competenti ne informano l’AESFEM esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere in questione. Le autorità competenti ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.
Se le autorità competenti propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma e se il GEFIA intende commercializzare quote o azioni del FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento, le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro informano di tale fatto anche le autorità competenti di quegli Stati membri, esponendone le motivazioni. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano anche le autorità competenti degli Stati membri d’origine del FIA gestito dal GEFIA, esponendone le motivazioni.
6. Qualora un’autorità competente di uno Stato membro sia in disaccordo con la designazione dello Stato membro di riferimento da parte del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Fatto salvo il paragrafo 8, non è concessa alcuna autorizzazione se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:
a)
lo Stato membro di riferimento è designato dal GEFIA in base ai criteri di cui al paragrafo 4, designazione accompagnata dalla divulgazione della strategia di commercializzazione, e le pertinenti autorità competenti hanno seguito la procedura di cui al paragrafo 5;
b)
il GEFIA ha nominato un rappresentante legale stabilito nel suo Stato membro di riferimento;
c)
il rappresentante legale è, insieme allo stesso GEFIA, la persona di contatto del GEFIA non UE per gli investitori del pertinente FIA, per l’AESFEM e per le autorità competenti per quanto attiene alle attività per le quali il GEFIA è autorizzato nell’Unione; il rappresentante legale è quantomeno sufficientemente attrezzato per svolgere la funzione di controllo della conformità ai sensi della presente direttiva;
d)
esistono appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE interessato e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;
e)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;
f)
il paese terzo in cui il GEFIA di non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’ del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
g)
l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti nel quadro della presente direttiva non è impedito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili al GEFIA, né da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo.
Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del presente paragrafo 7, lettere da a) a e), e lettera g) del presente paragrafo, effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Qualora un’autorità competente di un FIA UE non rientri nei meccanismi di cooperazione richiesti ai sensi del primo comma, lettera d), entro un periodo di tempo ragionevole, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. L’autorizzazione è concessa in conformità delle disposizioni del capo II che si applicano mutatis mutandis, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafo 2, sono completate da:
i)
una motivazione del GEFIA sulla sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento in base ai criteri di cui al paragrafo 4, accompagnata da informazioni sulla strategia di commercializzazione;
ii)
un elenco delle disposizioni della presente direttiva il cui rispetto da parte del GEFIA è impossibile dal momento che tale rispetto da parte del GEFIA è, conformemente al paragrafo 2, inconciliabile con il rispetto di una disposizione vincolante della legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE o il FIA non UE commercializzato nell’Unione,
iii)
la prova scritta basata sulle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’AESFEM che la pertinente legislazione del paese terzo prevede una disposizione equivalente alle disposizioni il cui rispetto è impossibile, la quale ha lo stesso scopo normativo e offre agli investitori dei FIA in questione lo stesso livello di protezione, e che il GEFIA rispetta detta disposizione equivalente; tale prova scritta è supportata da un parere giuridico sull’esistenza della pertinente disposizione vincolante incompatibile nella legislazione del paese terzo, con una descrizione dello scopo normativo e della natura della protezione dell’investitore da essa perseguita; e
iv)
il nominativo del rappresentante legale del GEFIA e il luogo dove questi è stabilito;
b)
le informazioni di cui all’, paragrafo 3, possono essere limitate ai FIA UE che il GEFIA intende gestire e a quei FIA che il GEFIA gestisce e che intende commercializzare nell’Unione con un passaporto;
c)
l’, paragrafo 1, lettera a), non pregiudica quanto stabilito al paragrafo 2 del presente articolo;
d)
l’, paragrafo 1, lettera e), non si applica;
e)
l’, paragrafo 5, secondo comma, si legge come inclusivo del riferimento a «le informazioni di cui all’, paragrafo 8, lettera a)».
Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con l’autorizzazione concessa dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. Nel caso in cui ritengano che il GEFIA possa basarsi sul paragrafo 2 per essere esonerato dal rispetto di talune disposizioni della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indebito ritardo l’AESFEM al riguardo. Esse supportano tale valutazione con le informazioni fornite dal GEFIA in conformità del paragrafo 8, lettera a), punti ii) e iii).
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l’AESFEM trasmette alle autorità competenti un parere sull’applicazione dell’esenzione dal rispetto della presente direttiva a motivo dell’incompatibilità, in conformità di quanto stabilito al paragrafo 2. In particolare, il parere può menzionare se le condizioni di tale esenzione sembrano soddisfatte sulla base delle informazioni fornite dal GEFIA, in conformità del paragrafo 8, lettera a), punti ii) e iii), e delle norme tecniche di regolamentazione sull’equivalenza. L’AESFEM cerca di creare una cultura europea comune e pratiche coerenti in materia di vigilanza, e assicura l’uniformità dell’impostazione delle autorità competenti in relazione all’applicazione del presente paragrafo.
Il termine di cui all’, paragrafo 5, è sospeso durante l’esame dell’AESFEM in conformità del presente paragrafo.
Se propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento ne informano l’AESFEM, esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere in questione. Le autorità competenti interessate ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.
Se le autorità competenti propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al secondo comma e se il GEFIA intende commercializzare quote o azioni del FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento, le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro informano di tale fatto anche le autorità competenti di quegli Stati membri, esponendone le motivazioni.
Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del presente paragrafo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
10. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indebito ritardo l’AESFEM dell’esito del processo di autorizzazione iniziale, dei cambiamenti a livello dell’autorizzazione del GEFIA e di eventuali revoche dell’autorizzazione.
Le autorità competenti informano l’AESFEM delle richieste di autorizzazione che hanno respinto, fornendo elementi riguardo al GEFIA che ha richiesto l’autorizzazione e alle motivazioni del rifiuto. L’AESFEM tiene un registro centrale di tali dati, che sono a disposizione delle autorità competenti, su richiesta. Le autorità competenti trattano tali informazioni come riservate.
11. La determinazione dello Stato membro di riferimento non è influenzata dagli ulteriori sviluppi dell’attività del GEFIA nell’Unione. Tuttavia, se il GEFIA modifica la propria strategia di commercializzazione nei due anni successivi all’autorizzazione iniziale e se tale modifica avrebbe influito sulla determinazione dello Stato membro di riferimento qualora la strategia di commercializzazione modificata fosse stata la strategia di commercializzazione iniziale, il GEFIA notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale tale modifica prima di attuarla, indicando il suo Stato membro di riferimento in conformità dei criteri di cui al paragrafo 4 e sulla base della nuova strategia. Il GEFIA giustifica la sua valutazione comunicando la sua nuova strategia di commercializzazione al suo Stato membro di riferimento iniziale. Nel contempo, il GEFIA comunica le informazioni sul suo rappresentante legale, compresi il suo nominativo e il luogo dove è stabilito. Il rappresentante legale è stabilito nel nuovo Stato membro di riferimento.
Lo Stato membro di riferimento iniziale valuta se la determinazione da parte del GEFIA in conformità del primo comma sia corretta e informa l’AESFEM della sua valutazione. L’AESFEM emana un parere sulla valutazione effettuata dalle autorità competenti. Nella loro notifica all’AESFEM, le autorità competenti forniscono la motivazione data dal GEFIA della sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento e le informazioni sulla nuova strategia di commercializzazione del GEFIA.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma, l’AESFEM esprime un parere alle pertinenti autorità competenti sulla loro valutazione. L’AESFEM esprime un parere negativo solo qualora ritenga che i criteri di cui al paragrafo 4 non siano stati rispettati.
Una volta ricevuto il parere dell’AESFEM in conformità del terzo comma, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano della loro decisione il GEFIA non UE, il suo rappresentante legale iniziale e l’AESFEM.
Se concordano con la valutazione effettuata dal GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano altresì della modifica le autorità competenti del nuovo Stato membro di riferimento. Lo Stato membro di riferimento iniziale trasmette, senza indebito ritardo, una copia del fascicolo di autorizzazione e di vigilanza relativo al GEFIA al nuovo Stato membro di riferimento. A partire dalla data di trasmissione del fascicolo di autorizzazione e di vigilanza, le autorità competenti del nuovo Stato membro di riferimento sono competenti per l’autorizzazione e la vigilanza del GEFIA.
Nel caso in cui la valutazione finale delle autorità competenti contrasti con il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma;
a)
le autorità competenti informano l’AESFEM al riguardo, esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere. Le autorità competenti interessate ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione;
b)
se il GEFIA commercializza quote o azioni dei FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento iniziale, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano di tale fatto anche le autorità competenti degli altri Stati membri, esponendone le motivazioni. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano altresì le autorità competenti dello Stato membro d’origine dei FIA che il GEFIA gestisce, esponendone le motivazioni.
12. Nel caso in cui, dall’andamento effettivo dell’attività del GEFIA nell’Unione nei due anni successivi alla sua autorizzazione, risulti che non sia stata seguita la strategia di commercializzazione presentata dal GEFIA al momento dell’autorizzazione, il GEFIA abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere al riguardo o il GEFIA non abbia rispettato il paragrafo 11 nel cambiare la propria strategia di commercializzazione, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale chiedono al GEFIA di designare lo Stato membro di riferimento sulla base della sua strategia di commercializzazione effettiva. La procedura di cui al paragrafo 11 si applica mutatis mutandis. Se il GEFIA non adempie alla richiesta delle autorità competenti, queste revocano l’autorizzazione.
Nel caso in cui modifichi la sua strategia di commercializzazione dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e intenda cambiare il suo Stato membro di riferimento sulla base della nuova strategia di commercializzazione, il GEFIA può presentare una richiesta in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale. La procedura di cui al paragrafo 11, si applica mutatis mutandis.
Qualora un’autorità competente di uno Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sulla designazione dello Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 11 o del presente paragrafo, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
13. La risoluzione delle controversie fra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA e il GEFIA stesso è soggetta alle leggi e alla giurisdizione dello Stato membro di riferimento.
La risoluzione delle controversie fra il GEFIA o il FIA e gli investitori dell’Unione del pertinente FIA è soggetta alle leggi e alla giurisdizione di uno Stato membro.
14. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le procedure da seguirsi da parte dei possibili Stati membri di riferimento al momento di designare lo Stato membro di riferimento tra tali Stati membri, in conformità del paragrafo 4, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
15. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d), al fine di definire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.
16. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d).
17. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo dei meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d), al fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ricevano informazioni sufficienti per poter esercitare i loro poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
18. Al fine di garantire un’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
19. Qualora un’autorità competente rifiuti una richiesta di scambio di informazioni, in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 17, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
20. Ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM promuove un efficace scambio bilaterale e multilaterale di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti il GEFIA interessato, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati previste dalla pertinente normativa dell’Unione.
21. Ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM svolge un ruolo di coordinamento generale tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA interessato. In particolare, l’AESFEM può:
a)
agevolare lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate;
b)
stabilire la portata delle informazioni che l’autorità competente dello Stato membro di riferimento deve fornire alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessate;
c)
adottare tutte le misure appropriate in caso di sviluppi che potrebbero compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in relazione a GEFIA non UE.
22. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a determinare la forma e il contenuto della richiesta di cui al paragrafo 12, secondo comma.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
23. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a)
le modalità cui il GEFIA deve attenersi per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, tenuto conto che il GEFIA è stabilito in un paese terzo, con specifico riguardo alla presentazione delle informazioni prescritte agli articoli da 22 a 24;
b)
le condizioni in base alle quali si considera che la legislazione applicabile a un GEFIA non UE o a un FIA non UE prevede una disposizione equivalente, che abbia lo stesso scopo normativo e che offra lo stesso livello di protezione agli investitori interessati.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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