Art. 36
Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri senza un passaporto di FIA non UE gestiti da un GEFIA UE
In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri senza un passaporto di FIA non UE gestiti da un GEFIA UE
1. Fatto salvo l’, gli Stati membri possono consentire a un GEFIA UE autorizzato di commercializzare presso gli investitori professionali, solo nel loro territorio, quote o azioni dei FIA non UE che gestisce e dei FIA di alimentazione UE che non soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, a condizione che:
a)
il GEFIA rispetti tutte le prescrizioni stabilite nella presente direttiva, ad eccezione dell’. Tale GEFIA assicura tuttavia che siano nominati uno o più soggetti per esercitare le funzioni di cui all’, paragrafi 7, 8 e 9. Il GEFIA non svolge tali funzioni. Il GEFIA fornisce alle autorità di vigilanza le informazioni sull’identità dei soggetti responsabili dell’esercizio delle funzioni di cui all’, paragrafi 7, 8 e 9;
b)
esistano appropriati meccanismi di cooperazione ai fini del controllo del rischio sistemico e in linea con le norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;
c)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF.
2. Gli Stati membri possono imporre al GEFIA norme più rigorose per quanto attiene alla commercializzazione presso gli investitori nel proprio territorio di azioni o quote dei FIA non UE ai fini del presente articolo.
3. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure riguardo meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1 al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.
4. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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