Art. 34 · Condizioni per i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE che non sono commercializzati negli Stati membri

Art. 34

Condizioni per i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE che non sono commercializzati negli Stati membri

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE che non sono commercializzati negli Stati membri 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa gestire FIA non UE che non sono commercializzati nell’Unione, a condizione che: a) il GEFIA soddisfi tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva, ad eccezione degli in relazione a tali fondi; e b) esistano appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva. 2.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1 al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi. 3.   Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le condizioni di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.
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