Art. 28 · Informazioni da comunicare in caso di acquisizione del controllo

Art. 28

Informazioni da comunicare in caso di acquisizione del controllo

In vigore dal 8 giu 2011
Informazioni da comunicare in caso di acquisizione del controllo 1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA fornisca le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo: a) alla società interessata; b) agli azionisti della società le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso; e c) alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA. Gli Stati membri possono prescrivere che le informazioni di cui al paragrafo 2 siano inoltre messe a disposizione delle autorità nazionali competenti della società non quotata che gli Stati membri possono designare a tal fine. 2.   Il GEFIA comunica inoltre: a) l’identità dei GEFIA che, individualmente o in accordo con altri GEFIA, gestiscono i FIA che hanno acquisito il controllo; b) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, in particolare tra il GEFIA, il FIA e la società, ivi incluse le informazioni sulle specifiche salvaguardie stabilite per garantire che eventuali accordi tra il GEFIA e/o il FIA e la società siano conclusi alle normali condizioni di mercato; e c) la politica in materia di comunicazione esterna e interna relativa alla società, in particolare per quanto riguarda i lavoratori. 3.   Nella sua notifica alla società a norma del paragrafo 1, lettera a), il GEFIA richiede al consiglio di amministrazione della società di comunicare senza indebito ritardo ai rappresentanti dei lavoratori o in mancanza ai lavoratori stessi, le informazioni di cui al paragrafo 1. Il GEFIA si adopera al meglio per garantire che i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, i lavoratori stessi, siano debitamente informati dal consiglio di amministrazione conformemente al presente articolo. 4.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA garantisca che il FIA, ovvero il GEFIA che agisce per conto del FIA,comunichi le intenzioni di quest’ultimo in relazione all’attività futura della società non quotata e alle ripercussioni probabili sull’occupazione, compresa qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro: a) alla società non quotata; e b) agli azionisti della società non quotata le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società non quotata o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso. Inoltre, il GEFIA che gestisce il FIA in questione richiede e si adopera al meglio per garantire che il consiglio di amministrazione della società non quotata comunichi le informazioni di cui al primo comma ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi della società non quotata. 5.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca il controllo di una società non quotata a norma dell’, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine e agli investitori del FIA le informazioni sul finanziamento dell’acquisizione.
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