Art. 26
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 giu 2011
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica:
a)
ai GEFIA che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo volto all’acquisizione del controllo, acquisiscono il controllo di una società non quotata a norma del paragrafo 5;
b)
ai GEFIA che cooperano con uno o più altri GEFIA in base a un accordo in virtù del quale i FIA gestiti congiuntamente da detti GEFIA acquisiscono il controllo di una società non quotata a norma del paragrafo 5.
2. La presente sezione non si applica se le società non quotate sono:
a)
piccole e medie imprese ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (27); o
b)
società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’, paragrafo 1, si applica anche ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione non di controllo in una società non quotata.
4. L’, paragrafi 1, 2 e 3, e l’ si applicano anche ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione di controllo sugli emittenti. Ai fini di detti articoli, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Ai fini della presente sezione, per controllo di società non quotate si intende la detenzione di oltre il 50 % dei diritti di voto nella società.
Nel calcolo della percentuale dei diritti di voto detenuti dal FIA in questione, oltre ai diritti di voto detenuti direttamente dal pertinente FIA, sono presi in considerazione, a condizione che sia stabilito il controllo di cui al primo comma, i diritti di voto di:
a)
un’impresa controllata dal FIA; e
b)
una persona fisica o giuridica che agisca in nome proprio ma per conto del FIA o per conto di un’impresa controllata dal FIA.
La percentuale dei diritti di voto è calcolata in base a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se ne è sospeso l’esercizio.
Nonostante l’, paragrafo 1, punto i), ai fini dell’, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’, per controllo di emittenti si intende quanto definito all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE.
6. La presente sezione si applica nel rispetto delle condizioni e restrizioni enunciate all’ della direttiva 2002/14/CE.
7. La presente sezione si applica fatte salve eventuali norme più rigorose adottate dagli Stati membri in relazione all’acquisizione di partecipazioni in emittenti e società non quotate nei loro territori.
Storico versioni
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