Art. 24 · Obblighi di segnalazione alle autorità competenti

Art. 24

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2011
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti 1.   Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine informazioni sui principali mercati e strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce. Esso fornisce informazioni sui principali strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle principali esposizioni e sulle concentrazioni più importanti di ogni FIA che gestisce. 2.   Per ogni FIA UE che gestisce e per ogni FIA che commercializza nell’Unione, il GEFIA fornisce alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine quanto segue: a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida; b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA; c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi incluso il rischio operativo; d) informazioni sulle principali categorie di attività in cui il FIA ha investito; e e) i risultati delle prove di stress eseguite in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b), e dell’, paragrafo 1, secondo comma. 3.   Il GEFIA fornisce su richiesta alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine i documenti seguenti: a) una relazione annuale per ogni FIA UE gestito dal GEFIA e per ogni FIA da esso commercializzato nell’Unione, per ogni esercizio finanziario, in conformità dell’, paragrafo 1; b) alla fine di ogni trimestre, un elenco dettagliato di tutti i FIA gestiti dal GEFIA. 4.   Il GEFIA che gestisce FIA che utilizzano in modo considerevole la leva finanziaria mette a disposizione delle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni sul livello generale di leva finanziaria utilizzato da ogni FIA gestito, i dati disaggregati della leva finanziaria derivante dal prestito di contante o di titoli e della leva finanziaria incorporata in derivati nonché i dati sulla misura di riutilizzo delle attività del FIA nel quadro di accordi di leva finanziaria. Le informazioni includono l’identità delle cinque maggiori fonti di contante o di titoli in prestito per ogni FIA gestito dal GEFIA e gli importi della leva finanziaria ricevuti da ognuna di tali fonti per ognuno di tali fondi. Per i GEFIA non UE, gli obblighi di segnalazione previsti dal presente paragrafo sono limitati ai FIA UE che gestiscono e ai FIA non UE che commercializzano nell’Unione. 5.   Ove necessario per l’efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono richiedere informazioni supplementari rispetto a quelle descritte nel presente articolo, su base periodica e ad hoc. Le autorità competenti informano l’AESFEM in merito ai requisiti aggiuntivi in materia di informazioni. In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l’AESFEM può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di imporre ulteriori obblighi di informazione. 6.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino: a) quando si considera che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4; e b) gli obblighi di segnalazione e di informazione di cui al presente articolo. Tali misure tengono conto delle necessità di evitare alle autorità competenti oneri amministrativi eccessivi.
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