Art. 22 · Relazione annuale

Art. 22

Relazione annuale

In vigore dal 8 giu 2011
Relazione annuale 1.   Un GEFIA è tenuto, per ciascun FIA UE che gestisce e per ciascun FIA che commercializza nell’Unione, a mettere a disposizione una relazione annuale per ogni esercizio al più tardi sei mesi dalla fine dell’esercizio stesso. La relazione annuale è fornita su richiesta agli investitori. La relazione annuale è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e, ove applicabile, dello Stato membro d’origine del FIA. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale in conformità della direttiva 2004/109/CE, soltanto le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 devono essere fornite agli investitori su richiesta, separatamente o come parte aggiuntiva della relazione finanziaria annuale. In quest’ultimo caso la relazione finanziaria annuale è pubblicata al più tardi entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio. 2.   La relazione annuale comprende almeno gli elementi seguenti: a) il bilancio o lo stato patrimoniale; b) il conto dei redditi e delle spese dell’esercizio; c) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio; d) eventuali modifiche significative nelle informazioni elencate all’ durante l’esercizio su cui verte la relazione; e) gli importi retributivi totali per l’esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dal GEFIA al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dal FIA; f) l’importo aggregato delle remunerazioni suddiviso per alta direzione e membri del personale del GEFIA il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio del FIA. 3.   I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono elaborati conformemente alle norme contabili dello Stato membro d’origine del FIA o conformemente alle norme contabili del paese terzo dove il FIA è stabilito e alle norme contabili stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA. I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (26). La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione annuale. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA che commercializzano FIA non UE di sottoporre le relazioni annuali di tali FIA a una revisione conforme ai principi contabili internazionali vigenti nel paese in cui il FIA ha sede legale. 4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino il contenuto e il formato della relazione annuale. Tali misure sono adattate al tipo di FIA cui si applicano.
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