Art. 14 · Conflitti di interesse

Art. 14

Conflitti di interesse

In vigore dal 8 giu 2011
Conflitti di interesse 1.   Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di adottare ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse che sorgono nel corso della gestione di FIA tra: a) il GEFIA, compresi la sua alta dirigenza, i dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente legata al GEFIA da una relazione di controllo, e il FIA gestito dal GEFIA, o gli investitori di tale FIA; b) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un secondo FIA, o gli investitori di questo secondo FIA; c) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un altro cliente del GEFIA; d) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un OICVM gestito dal GEFIA o dagli investitori di detto OICVM; ovvero e) due clienti del GEFIA. I GEFIA si dotano e applicano modalità organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse per far sì che non ledano gli interessi dei FIA e dei loro investitori. I GEFIA, nel loro ambiente operativo interno, tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili tra loro o che possono potenzialmente creare sistematici conflitti di interesse. I GEFIA valutano se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interesse significativi e li comunicano agli investitori dei FIA. 2.   Quando le modalità organizzative adottate dal GEFIA per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non bastano a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, il GEFIA informa chiaramente gli investitori, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, ed elabora politiche e procedure adeguate. 3.   Se il GEFIA per conto di un FIA ricorre ai servizi di un intermediario principale, le condizioni sono stabilite con contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto e rispetta il regolamento o i documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso. Nel selezionare e nel designare gli intermediari principali con cui concludere il contratto, i GEFIA agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute. 4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino: a) i tipi di conflitti di interesse di cui al paragrafo 1; b) le misure ragionevoli che i GEFIA sono tenuti ad adottare in materia di strutture e procedure organizzative e amministrative per individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse.
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