Art. 13 · Remunerazione

Art. 13

Remunerazione

In vigore dal 8 giu 2011
Remunerazione 1.   Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di applicare, alle categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, con il regolamento o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono. I GEFIA determinano le politiche e le prassi remunerative in conformità dell’allegato II. 2.   L’AESFEM assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche remunerative che siano in linea con l’allegato II. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti le sane politiche remunerative, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE, delle dimensioni dei GEFIA e dei FIA che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. L’AESFEM collabora strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE).
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