Art. 10
Cambiamenti nella portata dell’autorizzazione
In vigore dal 8 giu 2011
Cambiamenti nella portata dell’autorizzazione
1. Gli Stati membri esigono che i GEFIA notifichino, prima dell’attuazione, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine ogni cambiamento significativo delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi in relazione alle informazioni fornite ai sensi dell’.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro d’origine decidono di imporre restrizioni o di respingere detti cambiamenti, ne informano il GEFIA entro un mese dal ricevimento della notifica. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo per un massimo di un mese ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA. I cambiamenti possono essere attuati se le autorità competenti interessate non vi si oppongono entro il relativo periodo di valutazione.
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