Art. 3
In vigore dal 10 mag 2011
1. Se necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim quale sostanza attiva entro il 1o dicembre 2011.
Entro tale data essi verificano in particolare se sono rispettate le condizioni poste dall’allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il carbendazim, ad eccezione di quelle menzionate nella parte B della rubrica concernente questa sostanza attiva, e se il titolare dell’autorizzazione possiede un dossier, o ha accesso a un dossier, che soddisfa i requisiti posti dall’allegato II di tale direttiva conformemente alle condizioni enunciate all’articolo 13.
2. In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente carbendazim in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 1o giugno 2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, ove opportuno, al fine di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e conformemente ai principi uniformi previsti dall’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme ai requisiti posti dall’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B della rubrica concernente il carbendazim che figura nell’allegato I di tale direttiva. In funzione di questa valutazione, gli Stati membri determinano se il prodotto è ancora conforme alle condizioni enunciate nell’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Dopo aver verificato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri, ove necessario, modificano o ritirano l’autorizzazione entro il 1o dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:58:oj#art-3