Art. 9 · Indagini e azione penale

Art. 9

Indagini e azione penale

In vigore dal 5 apr 2011
Indagini e azione penale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all’accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell’atto, i reati di cui agli possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli ricevano la formazione necessaria. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.
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