Art. 4 · Pene

Art. 4

Pene

In vigore dal 5 apr 2011
Pene 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’ siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’ siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato: a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori; b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (15); c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all’ sia stato commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sia considerato una circostanza aggravante. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’ siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.
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