Art. 23 · Relazione

Art. 23

Relazione

In vigore dal 5 apr 2011
Relazione 1.   Entro il 6 aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi dell’, paragrafo 4, corredata se del caso di proposte legislative. 2.   Entro il 6 aprile 2016, la Commissione presenta una relazione, corredata se del caso di proposte opportune, al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta l’impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l’utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta.
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