Art. 20
Coordinamento della strategia dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani
In vigore dal 5 apr 2011
Coordinamento della strategia dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani
Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell’Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all’, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.
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