Art. 16 · Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani

Art. 16

Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani

In vigore dal 5 apr 2011
Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all’, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell’interesse superiore del minore. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. 5.   Il presente articolo si applica senza pregiudizio degli .
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