Art. 13 · Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani

Art. 13

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani

In vigore dal 5 apr 2011
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani 1.   I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell’applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:36:oj#art-13