Art. 13
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani
In vigore dal 5 apr 2011
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani
1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell’applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:36:oj#art-13