Art. 12 · Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

Art. 12

Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

In vigore dal 5 apr 2011
Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali 1.   Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l’assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l’altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali. 4.   Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico intese a prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue: a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale; b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso di appropriate tecnologie della comunicazione; c) le deposizioni in udienze pubbliche; e d) le domande non necessarie sulla vita privata.
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