Art. 10
Giurisdizione
In vigore dal 5 apr 2011
Giurisdizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli nei seguenti casi:
a)
il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure
b)
l’autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire ulteriormente la giurisdizione per i reati di cui agli commesso al di fuori del suo territorio, tra l’altro quando:
a)
il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;
b)
il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di detto Stato membro; oppure
c)
l’autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli , commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alle seguenti condizioni:
a)
i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure
b)
il reato sia perseguibile solo su querela da parte della vittima nel luogo in cui è stato commesso, oppure su denuncia dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:36:oj#art-10