Art. 10 · Giurisdizione

Art. 10

Giurisdizione

In vigore dal 5 apr 2011
Giurisdizione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli nei seguenti casi: a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure b) l’autore del reato è un suo cittadino. 2.   Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire ulteriormente la giurisdizione per i reati di cui agli commesso al di fuori del suo territorio, tra l’altro quando: a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro; b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di detto Stato membro; oppure c) l’autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro. 3.   Per le azioni penali relative ai reati di cui agli , commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alle seguenti condizioni: a) i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure b) il reato sia perseguibile solo su querela da parte della vittima nel luogo in cui è stato commesso, oppure su denuncia dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.
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