Art. 29
In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri possono applicare gli a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all’ della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.
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