Art. 28
In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli nel caso di una fusione ai sensi dell’ se sussistono le condizioni seguenti:
a)
gli azionisti minoritari della società incorporata devono avere il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;
b)
nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;
c)
in caso di disaccordo su questa contropartita, quest’ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.
Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.
Storico versioni
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