Art. 27

Art. 27

In vigore dal 5 apr 2011
Nel caso di fusione mediante l’incorporazione di una o più società da parte di un’altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell’assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti: a) la pubblicazione prescritta all’ è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione; b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all’, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e); c) è fatta applicazione dell’, paragrafo 1, lettera c). Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’, paragrafi 2, 3 e 4.
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