Art. 26

Art. 26

In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri possono applicare gli alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se tutte le azioni e gli altri titoli, indicati all’, della società o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.
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