Art. 24

Art. 24

In vigore dal 5 apr 2011
Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l’operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all’assemblea generale. Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capo III. Tuttavia, gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli , all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), all’, paragrafo 1, lettera b), nonché agli .
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