Art. 23

Art. 23

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Gli nonché gli articoli da 9 a 22 della presente direttiva si applicano, fatti salvi gli della direttiva 2009/101/CE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l’espressione «società incorporante» indica la società nuova. L’, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva si applica anche alla società nuova. 2.   Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l’atto costitutivo o il progetto dell’atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall’assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.
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