Art. 21

Art. 21

In vigore dal 5 apr 2011
Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all’, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell’esercizio delle loro funzioni.
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