Art. 18

Art. 18

In vigore dal 5 apr 2011
1.   Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’ della direttiva 2009/101/CE. 2.   La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:35:oj#art-18