Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 mar 2011
1.   Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 a norma della direttiva 71/349/CEE rimangono validi. 2.   Le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE, rimangono validi. 3.   I pesi conformi alla direttiva 71/317/CEE e i pesi conformi alla direttiva 74/148/CEE possono essere soggetti a una verifica prima CE, ai sensi degli della direttiva 2009/34/CE fino al 30 novembre 2025.
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