Art. 5
In vigore dal 9 mar 2011
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2015.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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