Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 mar 2011
Entro il 30 aprile 2011, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli debbano essere inclusi nell’ambito d’applicazione della direttiva 2004/22/CE e se le disposizioni transitorie e la data fissata per l’abrogazione di tali direttive debbano essere adeguate di conseguenza. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa in merito.
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