Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 mar 2011
1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il fenbutatin ossido entro il 30 novembre 2011. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il fenbutatin ossido, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all’allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenbutatin ossido come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fenbutatin ossido nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fenbutatin ossido come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente fenbutatin ossido come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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