Art. 3
In vigore dal 24 feb 2011
1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il profoxydim, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente profoxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al profoxydim nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente profoxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013; oppure
b)
nel caso di prodotti contenenti profoxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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