Art. 9 · Riserva di proprietà

Art. 9

Riserva di proprietà

In vigore dal 16 feb 2011
Riserva di proprietà 1.   Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. 2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.
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