Art. 10
Procedure di recupero di crediti non contestati
In vigore dal 16 feb 2011
Procedure di recupero di crediti non contestati
1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale o un’altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell’Unione.
3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:
a)
i periodi necessari per le notificazioni;
b)
qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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