Art. 7 · Termini

Art. 7

Termini

In vigore dal 15 feb 2011
Termini 1.   L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’ al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data. 2.   Per alcuni casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1. 3.   L’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici. 4.   Entro un mese dal ricevimento della richiesta l’autorità interpellata segnala all’autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie. 5.   L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta. 6.   L’autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all’, informa l’autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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