Art. 4 · Organizzazione

Art. 4

Organizzazione

In vigore dal 15 feb 2011
Organizzazione 1.   Entro un mese dall’11 marzo 2011, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’autorità competente ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito. La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l’elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri. L’ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione. 3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione. 4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione. 5.   I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. 6.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite. 7.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un’azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’ inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.
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