Art. 22 · Obblighi specifici

Art. 22

Obblighi specifici

In vigore dal 15 feb 2011
Obblighi specifici 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di: a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all’interno dell’organizzazione di cui all’; b) stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all’; c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva. 2.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva.
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