Art. 22
Obblighi specifici
In vigore dal 15 feb 2011
Obblighi specifici
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:
a)
garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all’interno dell’organizzazione di cui all’;
b)
stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all’;
c)
assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.
2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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