Art. 21 · Modalità pratiche

Art. 21

Modalità pratiche

In vigore dal 15 feb 2011
Modalità pratiche 1.   Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la rete CCN. Ove necessario, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del primo comma in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti. 3.   Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN. 4.   Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest’ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:16:oj#art-21