Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 feb 2011
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.
2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all’imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.
3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:
a)
i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; o
b)
le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all’interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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