Art. 15 · Ambito di applicazione e condizioni

Art. 15

Ambito di applicazione e condizioni

In vigore dal 15 feb 2011
Ambito di applicazione e condizioni 1.   Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati. 2.   Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.
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