Art. 11 · Ambito di applicazione e condizioni

Art. 11

Ambito di applicazione e condizioni

In vigore dal 15 feb 2011
Ambito di applicazione e condizioni 1.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all’, paragrafo 1: a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato; b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente. 2.   Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro interpellato, l’accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti. Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell’autorità richiedente è trattato dall’autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari. 3.   I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
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