Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 feb 2011
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dodina come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011. Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda la dodina, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente dodina come unica sostanza attiva o in combinazione con altre iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa alla dodina nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente dodina come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; o b) nel caso di un prodotto contenente dodina come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente della direttiva o delle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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