Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 gen 2011
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva la 6-benziladenina. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda la 6-benziladenina, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della citata direttiva, secondo le condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la 6-benziladenina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa alla 6-benziladenina nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente la 6-benziladenina come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente la 6-benziladenina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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