Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 dic 2010
Disposizioni transitorie 1.   Per quanto riguarda l’obbligo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tenere aggiornato e mettere a disposizione su richiesta un documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza per uno o più medicinali di cui all’articolo 104, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che l’obbligo si applichi alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate prima del 21 luglio 2011 o a decorrere: a) dalla data in cui sono rinnovate tali autorizzazioni all’immissione in commercio; o b) dalla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dal 21 luglio 2011, a seconda della prima data utile. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la procedura di cui agli articoli da 107 quaterdecies a 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla presente direttiva, si applichi solo agli studi avviati dopo il 21 luglio 2011. 3.   Per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle informazioni sui sospetti effetti collaterali negativi in formato elettronico alla banca dati Eudravigilance, di cui all’articolo 107, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale obbligo si applichi a decorrere da sei mesi dopo che l’agenzia ha stabilito e annunciato le funzionalità della banca dati. 4.   Finché l’agenzia non potrà assicurare le funzionalità della banca dati Eudravigilance di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 726/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio riferiscono, entro i quindici giorni successivi al giorno in cui il titolare interessato è venuto a conoscenza dell’evento, tutti i sospetti effetti collaterali negativi gravi che si verificano nell’Unione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l’incidente e tutti i sospetti effetti collaterali negativi gravi che si verificano nel territorio di un paese terzo all’agenzia e, se ne viene fatta richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri in cui il medicinale è autorizzato. 5.   Finché l’agenzia non potrà assicurare le funzionalità della banca dati Eudravigilance di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 726/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 1235/2010, l’autorità competente di uno Stato membro può imporre ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di riferirle tutti i sospetti effetti collaterali negativi non gravi che si verificano nel territorio di tale Stato membro, entro novanta giorni successivi al giorno in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessato è venuto a conoscenza dell’evento. 6.   Durante questo periodo, gli Stati membri provvedono affinché i rapporti di cui al paragrafo 4, che riferiscono in ordine agli eventi che si sono verificati nel loro territorio, siano messe sollecitamente a disposizione della banca dati Eudravigilance e, in ogni caso, entro i quindici giorni dalla notifica di sospetti effetti collaterali negativi gravi. 7.   Per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza all’agenzia di cui all’articolo 107 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla presente direttiva, le autorità nazionali competenti provvedono affinché tale obbligo si applichi dodici mesi dopo che l’agenzia ha stabilito e annunciato le funzionalità della banca dati. Finche l’agenzia non sarà in grado di assicurare le funzionalità convenute per il deposito dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio trasmettono i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza a tutti gli Stati membri in cui il medicinale è stato autorizzato.
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