Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 dic 2010
1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metosulam come sostanza attiva entro il 1o novembre 2011. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metosulam, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 di tale direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metosulam come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi figuranti nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al metosulam nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a questa valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente metosulam come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente metosulam come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:91:oj#art-4