Art. 5 · Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

Art. 5

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2003/71/CE La direttiva 2003/71/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, lettere da a) a h). Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*8)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 2) all’, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti: «Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 3) all’ è inserito il paragrafo seguente: «4.   L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 4) all’ è inserito il paragrafo seguente: «5.   L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, è inserito il comma seguente: «L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all’AESFEM e contestualmente all'emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti forniscono all’AESFEM una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’AESFEM e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell’approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 6) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, deve essere accessibile all’AESFEM tramite l’autorità competente ed è messo a disposizione del pubblico dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine o sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.»; 7) all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Per assicurare un’armonizzazione coerente, specificare i requisiti di cui al presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 8) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato dallo Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’AESFEM e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se dopo l’approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell’articolo 16, l’autorità competente dello Stato membro d’origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’, paragrafo 1. L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine sulla necessità di nuove informazioni.»; 9) all’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’AESFEM. L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione dei prospetti e dei relativi supplementi che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale a tali documenti pubblicati sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi. 4.   Per assicurare condizioni uniformi di l’applicazione della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, di supplementi al prospetto e della traduzione della nota di sintesi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 10) l’articolo 21 è così modificato: a) sono inseriti i seguenti paragrafi: «1 bis.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 1 ter.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»; c) al paragrafo 4, è inserito il comma seguente: «Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»; 11) l’articolo 22 è così modificato: a) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il “CERS”), fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all’impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. 1095/2010 e al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*9). Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’AESFEM o il CERS sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione. (*9)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;" c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 12) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Provvedimenti cautelari 1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall’emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell’offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all’emittente in virtù dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM. 2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o l’istituzione finanziaria incaricata dell’offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l'AESFEM, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.».
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