Art. 3 · Modifiche alla direttiva 2003/6/CE

Art. 3

Modifiche alla direttiva 2003/6/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2003/6/CE La direttiva 2003/6/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 5, sono inseriti i commi seguenti: «L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del presente articolo per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*6)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 2) all’ è inserito il paragrafo seguente: «11.   L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 10, primo comma, sesto trattino. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 3) l’ è così modificato: a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 4) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all’AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. Se l’autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all’AESFEM. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un’impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.»; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis 1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 6) l’articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; b) al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, un’autorità competente la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al quarto comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 17 bis Entro il 1odicembre 2011 la Commissione riesamina gli e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 17 per l’adozione di misure di esecuzione che sussistono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.».
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