Art. 3 · Recepimento

Art. 3

Recepimento

In vigore dal 24 nov 2010
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi: a) ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’ nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I entro il 1o gennaio 2011; nonché b) alle disposizioni della presente direttiva diverse da quelle indicate alla lettera a) entro il 31 dicembre 2011. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato I prevedono che gli enti creditizi applichino i principi in esse indicati alla: i) remunerazione dovuta in base ai contratti conclusi prima della data effettiva di attuazione in ogni Stato membro e accordata o pagata dopo tale data; e ii) per i servizi prestati nel 2010, alla remunerazione accordata, ma non ancora versata, prima della data di attuazione effettiva in ogni Stato membro, per i servizi prestati nel 2010. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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