Art. 2 · Modifiche alla direttiva 2006/49/CE

Art. 2

Modifiche alla direttiva 2006/49/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2006/49/CE La direttiva 2006/49/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera t): «t)   “posizione inerente a cartolarizzazione” e “posizione inerente a ricartolarizzazione”: rispettivamente posizione inerente a cartolarizzazione e posizione inerente a ricartolarizzazione secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/48/CE.»; 2) all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Quando un ente calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio ai fini dell’allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, si applicano le disposizioni seguenti ai fini del calcolo di cui all’allegato VII, parte 1, punto 36, della direttiva 2006/48/CE:»; 3) all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all’allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione e all’allegato II, punti da 1 a 4 per le attività esterne al portafoglio di negoziazione.»; 4) il titolo della sezione 2 del capo VIII è sostituito dal seguente: «Atti delegati e poteri di esecuzione»; 5) all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 42 bis, e soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater.»; 6) all’articolo 42, il paragrafo 2 è soppresso; 7) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 42 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino ai sensi dell’articolo 42 ter. 2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater. Articolo 42 ter Revoca della delega 1.   La delega di poteri di cui all’articolo 41 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 42 quater Obiezioni agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi. 2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato nel termine di cui al paragrafo1, quest’ultimo non entra in vigore. Ai sensi dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»; 8) l’articolo 47 è sostituito dal seguente: «Fino al 30 dicembre 2011 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1o gennaio 2007, conformemente all’allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, dare attuazione ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 1o gennaio 2007.»; 9) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
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